(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39
                         del 18 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'art.  11  della  legge  regionale  8  gennaio  1992,  n.  3
"Disciplina  delle  funzioni  amministrative  in materia di trasporti
pubblici" e' aggiunto il seguente comma:
  "3. In caso di gravi e persistenti  inadempienze  dell'ente  locale
nella  adozione  o  attuazione  del  piano di bacino o nell'esercizio
delle  funzioni  amministrative  relative  ai  servizi  di  trasporto
pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale
perche'  provveda  entro  trenta  giorni,  interviene in sostituzione
nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale,  anche  con
nomina di un commissario ''ad acta''".