(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 18 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici" e' aggiunto il seguente comma: "3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale perche' provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario ''ad acta''".